Art. 14.
(Didattica musicale di base).

      1. Nella scuola secondaria di secondo grado l'insegnamento della musica è obbligatorio e gratuito per non meno di due ore settimanali. I contenuti didattici della disciplina sono determinati con decreto del Ministro dell'istruzione.
      2. La classe di concorso 31/A è ridenominata «31/A (musica nella scuola secondaria di secondo grado)».
      3. Hanno valore abilitante per la classe di concorso 31/A il diploma accademico di laurea di secondo livello in didattica della musica, unitamente al diploma di specializzazione di un anno in didattica della musica nella scuola secondaria di secondo grado, conseguiti presso un conservatorio di musica.
      4. L'insegnamento della musica nella scuola secondaria di primo grado è affidato esclusivamente al personale in possesso dell'abilitazione di cui al comma 3. Le scuole assumono in servizio i docenti

 

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attingendo da graduatorie provinciali degli abilitati nella classe 31/A. Ai fini della compilazione delle graduatorie, si tiene conto anche dei titoli artistico-professionali.